La Corte Costituzionale, con sentenza n°75 del 24/04/2020, ha stabilito che è irragionevole la differenza di disciplina tra la messa in prova ed il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis per cui è costituzionalmente illegittimo l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e