La Corte di Cassazione Penale, sezione II, con sentenza 25 ottobre 2017 n. 49003, ha stabilito che quando il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall’imputato, essendo irrilevante la circostanza che l’imputato abbia percepito solo una parte del provento dell’illecito. Quando tale delitto sia commesso da più soggetti ed abbia ad oggetto somme di denaro, il profitto del reato va individuato nella totalità delle somme ripulite e la confisca può essere operata per l’intero in capo a ciascuno dei responsabili dell’illecito, essendo irrilevante quanto dagli stessi singolarmente “guadagnato”.
Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e