La Corte di Cassazione Penale, sezione II, con sentenza 25 ottobre 2017 n. 49003, ha stabilito che quando il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall’imputato, essendo irrilevante la circostanza che l’imputato abbia percepito solo una parte del provento dell’illecito. Quando tale delitto sia commesso da più soggetti ed abbia ad oggetto somme di denaro, il profitto del reato va individuato nella totalità delle somme ripulite e la confisca può essere operata per l’intero in capo a ciascuno dei responsabili dell’illecito, essendo irrilevante quanto dagli stessi singolarmente “guadagnato”.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati