La Corte di Appello di Palermo, uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità, ha ribadito che “nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio ordinario, formulando domanda di accertamento negativo del debito e/o conseguenzialmente di ripetizione di indebito, è onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda (ex art. 2697 c.c.), cosicché egli dovrà produrre in giudizio, oltre al contratto di cui sono contestate le pattuizioni, la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore (Cass. n. 2072/2014; Cass. n. 9201/15; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 24948/2017)“.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,