La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 4 maggio 2021, ha stabilito che, nel caso in cui manchi una specifica e corretta pattuizione, gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e quelli ultralegali non sono dovuti.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati