Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.8433 del 15 ottobre 2021, circa la validità del contratto di conto corrente che non rechi la firma della banca (c.d. contratto monofirma) ha stabilito che, in assenza di prova della consegna del documento al correntista, difetta il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB e, pertanto, il credito presuntivamente vantato dall’istituto di credito non può dirsi provato.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati