Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.8433 del 15 ottobre 2021, circa la validità del contratto di conto corrente che non rechi la firma della banca (c.d. contratto monofirma) ha stabilito che, in assenza di prova della consegna del documento al correntista, difetta il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB e, pertanto, il credito presuntivamente vantato dall’istituto di credito non può dirsi provato.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,