Contratti bancari: azione di ripetizione e onere della prova

La Corte di appello di Firenze evidenzia come, per regola generale, è il cliente, che agisce per la ripetizione dell’indebito in presenza di clausole nulle, a dover produrre in giudizio il contratto.

Egli, in particolare, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.La Corte precisa che tale principio si applica se il correntista richiede in giudizio la nullità di singole clausole del contratto di conto corrente e quindi la nullità parziale di esso. In tal caso, se si afferma la nullità parziale di un conto corrente, implicitamente si afferma anche che esso esiste in forma scritta, perché diversamente il contratto sarebbe viziato da nullità totale ex art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, e non da nullità parziale. Coerentemente, in questo caso si richiede all’attore di produrre il contratto per dimostrare la nullità parziale applicando il principio generale dell’art. 2697 c.c.

Se invece il correntista lamenta la nullità totale del contratto per mancanza di forma scritta, trova applicazione il principio contrario. Precisamente, sempre nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al Giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall’onere di fornire la prova negativa dell’accordo, che spetta semmai alla banca documentare.

Corte di appello di Firenze n. 1303 del 21.6.2022

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