Con la sentenza n°20857 (02/10/2014)
la Cassazione Civile ha statuito che non può essere risolta la
controversia per compravendita immobiliare, fra un preteso acquirente
effettivo e quello apparente, fatta salva l’ipotesi dello smarrimento
del documento, solo con la prova dei testimoni o per presunzione di
un accordo a cui abbia aderito il venditore.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,