Con la sentenza n. 1759 del 29 novembre 2025, la Corte d’Appello di Palermo, III Sezione civile, è tornata su alcuni temi centrali del contenzioso bancario in materia di usura, TAEG/ISC e metodologia di calcolo del costo del credito. Il giudizio nasceva dall’opposizione a precetto proposta da due mutuatari nei confronti di una banca, in relazione a un mutuo fondiario del 2009, con contestazioni su usura originaria, errata indicazione dell’ISC e indeterminatezza del tasso.
Interessi corrispettivi e moratori: valutazione distinta, no alla sommatoria
La Corte conferma l’impostazione del Tribunale di Palermo, ribadendo che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno natura diversa e devono essere valutati autonomamente rispetto alla soglia usuraria. Non è quindi consentito sommare i due tassi per verificare l’eventuale superamento del tasso soglia, neppure quando il mora è espresso come maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo.
Nel caso di inadempimento, gli interessi di mora si sostituiscono ai corrispettivi, senza cumularsi ad essi. In linea con Cass. SS.UU. 18.9.2020 n. 19597, la Corte afferma che la disciplina antiusura si applica anche ai moratori, ma che, ove sia usuraria la sola clausola di mora, l’inefficacia colpisce esclusivamente quest’ultima, restando dovuti gli interessi corrispettivi leciti ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c.
Usura originaria e momento della pattuizione
Richiamando l’art. 1815, comma 2, c.c. e l’art. 1 D.L. 394/2000, la Corte colloca la valutazione dell’usurarietà al momento genetico del contratto. Sono usurari gli interessi che superano il limite legale nel momento in cui vengono promessi o convenuti “a qualunque titolo”, indipendentemente dal momento del pagamento.
Questa impostazione esclude che vicende patologiche successive possano, di per sé, trasformare un contratto lecito in usurario, salvo naturalmente il caso in cui il tasso moratorio concretamente applicato superi la soglia secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite.
TAEG/ISC: niente nullità, solo eventuale responsabilità risarcitoria
Di particolare interesse per la prassi è il passaggio dedicato al TAEG/ISC, rispetto al quale gli appellanti lamentavano una difformità tra valore contrattuale (6,235%) e valore effettivo (6,251%). La Corte, facendo leva sulla più recente giurisprudenza di legittimità, qualifica il TAEG/ISC come indice a funzione meramente informativa e di trasparenza, non come tasso o condizione economica direttamente applicabile al rapporto.
Alla luce di Cass. 22.5.2023 n. 14000 e Cass. 14.2.2023 n. 4597, si afferma che l’erronea indicazione dell’ISC non determina la nullità delle clausole sugli interessi né la sostituzione automatica del tasso ex art. 117 TUB. La violazione integra piuttosto un inadempimento agli obblighi di correttezza e trasparenza, suscettibile di fondare una responsabilità precontrattuale o contrattuale solo ove il cliente alleghi e provi un danno concreto e il nesso causale con la condotta dell’istituto.
Nel caso concreto, i mutuatari non avevano articolato una specifica domanda risarcitoria né fornito prova del pregiudizio, con conseguente conferma della validità della clausola sugli interessi.
Teoria del “worst case”: metodo respinto come inattendibile
Un altro profilo di rilievo riguarda la teoria del “worst case”, invocata dagli appellanti per sostenere l’usurarietà del rapporto sulla base del peggior scenario possibile per il debitore. Questa metodologia assume che, quanto più il tasso corrispettivo è prossimo alla soglia usura, tanto più anche un modesto spread di mora determinerebbe un “worst rate” superiore al limite legale.



