La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 1, con ordinanza 2 febbraio 2021 n. 2308, ha stabilito che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare successivamente alla declaratoria di fallimento non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, comma 1 e 4, l.fall. ma incontra il limite temporale di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito.
Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per