La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 1, con ordinanza 2 febbraio 2021 n. 2308, ha stabilito che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare successivamente alla declaratoria di fallimento non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, comma 1 e 4, l.fall. ma incontra il limite temporale di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,