La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 1, con ordinanza 2 febbraio 2021 n. 2308, ha stabilito che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare successivamente alla declaratoria di fallimento non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, comma 1 e 4, l.fall. ma incontra il limite temporale di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


