Creditore ipotecario anche in assenza dell’immobile

La Corte di cassazione, con ordinanza del 14.7.2020, ribadisce che al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare è possibile riconoscere questa collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell’attivo fallimentare.

Quella su cui si è espressa la Suprema Corte è una fattispecie in cui l’originaria garanzia ipotecaria, da cui era assistito il credito della banca, aveva per oggetto un bene trasferito a un trustee dal debitore, in epoca successiva alla costituzione del primo vincolo e anteriore alla dichiarazione di fallimento del medesimo disponente.

Cass. ord. n. 14960:2020

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