La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sentenza n. 10865/20 depositata l’8 giugno, ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione di cui all’art. 19 r.d.l. n. 636/1939 devono sussistere due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l’assicurato possa far valere almeno due anni di assicurazione obbligatoria nella disoccupazione; il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (che può non coincidere con quello richiesto) l’assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione o, quanto meno, di obbligo contributivo.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG