La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sentenza n. 10865/20 depositata l’8 giugno, ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione di cui all’art. 19 r.d.l. n. 636/1939 devono sussistere due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l’assicurato possa far valere almeno due anni di assicurazione obbligatoria nella disoccupazione; il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (che può non coincidere con quello richiesto) l’assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione o, quanto meno, di obbligo contributivo.

Credito al consumo, ammortamento alla francese e usura: la Corte d’Appello di Firenze conferma la validità del contratto.
La sentenza della Corte d’Appello di Firenze n°1281/2026 conferma integralmente la decisione di primo grado, riaffermando la validità del contratto di credito al consumo, escludendo


