La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sentenza n. 10865/20 depositata l’8 giugno, ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione di cui all’art. 19 r.d.l. n. 636/1939 devono sussistere due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l’assicurato possa far valere almeno due anni di assicurazione obbligatoria nella disoccupazione; il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (che può non coincidere con quello richiesto) l’assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione o, quanto meno, di obbligo contributivo.
Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e