La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sentenza n. 10865/20 depositata l’8 giugno, ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione di cui all’art. 19 r.d.l. n. 636/1939 devono sussistere due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l’assicurato possa far valere almeno due anni di assicurazione obbligatoria nella disoccupazione; il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (che può non coincidere con quello richiesto) l’assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione o, quanto meno, di obbligo contributivo.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per