La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sentenza n. 10865/20 depositata l’8 giugno, ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione di cui all’art. 19 r.d.l. n. 636/1939 devono sussistere due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l’assicurato possa far valere almeno due anni di assicurazione obbligatoria nella disoccupazione; il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (che può non coincidere con quello richiesto) l’assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione o, quanto meno, di obbligo contributivo.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,