La Corte di Cassazione civile, sez. II, con ordinanza 1 marzo 2022 n. 6730, ha stabilito che L’art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010, secondo cui “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio”, introduce un potere discrezionale del giudice, non certo un obbligo.

Credito al consumo, ammortamento alla francese e usura: la Corte d’Appello di Firenze conferma la validità del contratto.
La sentenza della Corte d’Appello di Firenze n°1281/2026 conferma integralmente la decisione di primo grado, riaffermando la validità del contratto di credito al consumo, escludendo


