La Corte di Cassazione civile, sez. II, con ordinanza 1 marzo 2022 n. 6730, ha stabilito che L’art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010, secondo cui “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio”, introduce un potere discrezionale del giudice, non certo un obbligo.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati