La Corte di Cassazione civile, sez. II, con ordinanza 1 marzo 2022 n. 6730, ha stabilito che L’art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010, secondo cui “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio”, introduce un potere discrezionale del giudice, non certo un obbligo.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,