Dall’inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività.

Né può trovare applicazione l’art. 653 cod. proc. civ., norma che si giustifica unicamente nell’ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace; pertanto, all’inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue poi l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività.

(In termini, Cassazione. sezione VI civile, ordinanza 17 ottobre 2017 n. 23679; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11811)

Cass. n°23474:2020

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