La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 22281/17 depositata il 25 settembre, ha stabilito che il termine di 30 giorni concesso al creditore per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sull’opposizione al passivo fallimentare, decorre dalla comunicazione del provvedimento effettuata a cura della cancelleria.

Inapplicabile l’art. 125 bis TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, polizze facoltative fuori dal TAEG e infondatezza dell’eccezione d’indeterminatezza.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n°106 del 16 gennaio 2026, ha rigettato l’appello proposto dal cliente contro la banca mutuante, confermando la


