La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 22281/17 depositata il 25 settembre, ha stabilito che il termine di 30 giorni concesso al creditore per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sull’opposizione al passivo fallimentare, decorre dalla comunicazione del provvedimento effettuata a cura della cancelleria.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,