La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 24 dicembre 2020 n. 29577, ha stabilito che nel ricorso per decreto ingiuntivo, la produzione dell’estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, non è sufficiente ai sensi dell’art. 50 TUB, che richiede anche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la analitica registrazione delle varie partite in dare e avere. Solo se la banca si sia avvalsa, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell’estratto conto previsto dall’art. 50 TUB, il convenuto in senso sostanziale potrà proficuamente prendere posizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in modo dettagliato, sui fatti posti dall’attore in monitorio a fondamento della propria domanda.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati