La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 24 dicembre 2020 n. 29577, ha stabilito che nel ricorso per decreto ingiuntivo, la produzione dell’estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, non è sufficiente ai sensi dell’art. 50 TUB, che richiede anche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la analitica registrazione delle varie partite in dare e avere. Solo se la banca si sia avvalsa, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell’estratto conto previsto dall’art. 50 TUB, il convenuto in senso sostanziale potrà proficuamente prendere posizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in modo dettagliato, sui fatti posti dall’attore in monitorio a fondamento della propria domanda.
Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e