La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 316/2016, depositata il 3 marzo 2016, è intervenuta a chiarire i parametri fissati dalla Cassazione SS.UU. n. 9935/2015 sull’abuso del ricorso al concordato, quale strumento di mero differimento della dichiarazione di fallimento.
Secondo la Corte di Appello di Firenze non integra abuso del diritto il deposito di ricorso per concordato preventivo “in bianco” successivamente alla udienza ex art. 15 L.F. ed antecedentemente alla deliberazione del Collegio sulla istanza di fallimento. Il fallimento della società deve, pertanto, essere revocato con restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo.
Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per