La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 316/2016, depositata il 3 marzo 2016, è intervenuta a chiarire i parametri fissati dalla Cassazione SS.UU. n. 9935/2015 sull’abuso del ricorso al concordato, quale strumento di mero differimento della dichiarazione di fallimento.
Secondo la Corte di Appello di Firenze non integra abuso del diritto il deposito di ricorso per concordato preventivo “in bianco” successivamente alla udienza ex art. 15 L.F. ed antecedentemente alla deliberazione del Collegio sulla istanza di fallimento. Il fallimento della società deve, pertanto, essere revocato con restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati