Il Tribunale di Lucca, con sentenza 22 gennaio 2021 n. 64, ha stabilito che la banca che propone un investimento in pietre preziose, fungendo da intermediario tra il proprio cliente ed un soggetto terzo, deve comunque attenersi alle consuete regole di diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, nonchè acquisire le informazioni necessarie ed operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.

Truffa “Money Mule” e tutela cautelare: quando l’art. 700 c.p.c. non basta
Con una recente ordinanza, il Tribunale di Bergamo, nel decidere su un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un soggetto vittima della nuova truffa chiamata, in


