Il Tribunale di Lucca, con sentenza 22 gennaio 2021 n. 64, ha stabilito che la banca che propone un investimento in pietre preziose, fungendo da intermediario tra il proprio cliente ed un soggetto terzo, deve comunque attenersi alle consuete regole di diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, nonchè acquisire le informazioni necessarie ed operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.
![](https://www.studiolegalenamio.it/portal/wp-content/uploads/2024/06/high-angle-coins-and-banknotes-arrangement-300x169.jpg)
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati