Con sentenza n. 17440 del 2.9.2015, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha statuito che l’installazione di un sistema di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di sorvegliare l’accesso nel proprio negozio quando il titolare si recava al piano superiore, integra un “trattamento di dati personali” ex art. 4, lettere a) e b), del d.lgs. n. 196 del 2003 e, in quanto tale, è soggetto all’obbligo di informativa rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale, come previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dal paragrafo 3 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

La consulenza tecnica d’ufficio non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere di dimostrare i fatti oggetto di causa
La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio; si osserva