Con sentenza n. 17440 del 2.9.2015, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha statuito che l’installazione di un sistema di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di sorvegliare l’accesso nel proprio negozio quando il titolare si recava al piano superiore, integra un “trattamento di dati personali” ex art. 4, lettere a) e b), del d.lgs. n. 196 del 2003 e, in quanto tale, è soggetto all’obbligo di informativa rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale, come previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dal paragrafo 3 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG