La Cassazione Civile, con sentenza n°9883 del 14/05/2015, ha statuito che durante un rapporto di compravendita, anche nella fase preliminare, entrambi le parti sono tenute a rispettare l’impegno che hanno formalmente assunto. L’acquirente quindi non può convocare il venditore, davanti al notaio, solo per stipulare una procura a vendere invece che l’atto definitivo.
Nella fattispecie è legittima la sentenza di merito con cui veniva reso lecito il rifiuto del promittente venditore a presentarsi davanti al notaio per sottoscrivere un atto differente da quello per il quale era stato preso impegno, accertati assenze di impedimento all’acquisto e le scadenze sottoscritte.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e