La Cassazione Civile, con sentenza n°9883 del 14/05/2015, ha statuito che durante un rapporto di compravendita, anche nella fase preliminare, entrambi le parti sono tenute a rispettare l’impegno che hanno formalmente assunto. L’acquirente quindi non può convocare il venditore, davanti al notaio, solo per stipulare una procura a vendere invece che l’atto definitivo.
Nella fattispecie è legittima la sentenza di merito con cui veniva reso lecito il rifiuto del promittente venditore a presentarsi davanti al notaio per sottoscrivere un atto differente da quello per il quale era stato preso impegno, accertati assenze di impedimento all’acquisto e le scadenze sottoscritte.
Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per