La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 novembre 2020 n. 26304, ha stabilito che, ai sensi degli artt. 194, comma 2 c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l’espletamento di tutte le attività del C.T.U. senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro e verifica a posteriori dell’elaborato del consulente.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
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