La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 novembre 2020 n. 26304, ha stabilito che, ai sensi degli artt. 194, comma 2 c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l’espletamento di tutte le attività del C.T.U. senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro e verifica a posteriori dell’elaborato del consulente.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,