La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 novembre 2020 n. 26304, ha stabilito che, ai sensi degli artt. 194, comma 2 c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l’espletamento di tutte le attività del C.T.U. senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro e verifica a posteriori dell’elaborato del consulente.

Credito al consumo, ammortamento alla francese e usura: la Corte d’Appello di Firenze conferma la validità del contratto.
La sentenza della Corte d’Appello di Firenze n°1281/2026 conferma integralmente la decisione di primo grado, riaffermando la validità del contratto di credito al consumo, escludendo


