La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 11 marzo 2022 n. 8012, ha stabilito che la situazione di conflitto di interessi attiene alla sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e può integrare ipotesi di responsabilità gestoria, tutte le volte che risulti avere il medesimo, perseguendo l’interesse incompatibile con quello della società amministrata, cagionato un danno a quest’ultima.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


