La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19062 del 14 settembre 2020, ha affermato che il lavoratore ha facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. L’ordinanza si inserisce in quel filone giurisprudenziale che valorizza le clausole generali di correttezza e buona fede nel bilanciamento tra l’esigenza organizzativa del datore di lavoro e l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per