La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19062 del 14 settembre 2020, ha affermato che il lavoratore ha facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. L’ordinanza si inserisce in quel filone giurisprudenziale che valorizza le clausole generali di correttezza e buona fede nel bilanciamento tra l’esigenza organizzativa del datore di lavoro e l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


