La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19062 del 14 settembre 2020, ha affermato che il lavoratore ha facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. L’ordinanza si inserisce in quel filone giurisprudenziale che valorizza le clausole generali di correttezza e buona fede nel bilanciamento tra l’esigenza organizzativa del datore di lavoro e l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro.
Mutuo condizionato: il Tribunale di Catania si discosta dalla sentenza n°12007/2024 della Corte di Cassazione
Nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Catania, in ordine all’eccepita carenza di forma ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo condizionato, ribadisce