Il Collegio reputa condivisibile il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n°8770/2022, il quale colloca sul piano della nullità del contratto la tutela dell’investitore a fronte di un’operazione in derivati connotata da costi occulti: nullità che — è bene precisare — non è quella, virtuale (art. 1418 comma 1° c.c.), di cui si sono occupate le due note pronunce delle Sezioni Unite (nn°26724 e 26725 del 19.12.2007) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario ma una nullità strutturale (art. 1418 comma 2° c.c.), inerente a elementi essenziali del contratto (nella pronuncia n°8770/2020 si richiama, a tale proposito, l’oggetto — punto 9.8 —, ma anche la causa del negozio -punto 9.3 – della sentenza).

Usura nel mutuo e polizza assicurativa: per la Cassazione il costo dell’assicurazione entra nel calcolo anche nei contratti ante 2010 (Cass. civ., sez. I, ord. 28 ottobre 2026, n. 27925)
Massime (non ufficiali) Costi assicurativi e usura. Ai fini della verifica dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate, in conformità all’art.

