La Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, con sentenza del 25 maggio 2021 n. 20721, ha stabilito che, in tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 e quella prevista dal predetto art. 570-bis c.p.

La consulenza tecnica d’ufficio non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere di dimostrare i fatti oggetto di causa
La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio; si osserva