La Corte di Cassazione Civile, sez. Lavoro, con sentenza del 2/10/2020 n. 21194, in tema di licenziamento ritorsivo ha stabilito che il motivo illecito addotto deve essere ex art. 1345 cc determinante ed esclusivo, cioè deve costituire l’unica e sola fonte di recesso, per cui richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,