La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4385/2023, ha stabilito che finanziamenti e fideiussioni in favore dell’imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale, fra quest’ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugi o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati