Errore nel pagamento dell’assegno: non si tratta di contratto bancario e quindi niente mediazione

L’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n°28/2010 non indica genericamente la materia bancaria quale oggetto di mediazione obbligatoria ma la specifica materia dei “contratti bancari”.

La stessa convenzione di assegno, anche se può trovarsi inserita nel corpo di “contratti bancari”, mantiene pur sempre una sua propria autonomia, sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale (art. 43 legge assegni).

Pertanto, non deve essere esperita la mediazione prima di esercitare la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario.

Cassazione civile sez. VI, 20:05:2020, (ud. 20:11:2019, dep. 20:05:2020), n.9204

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