La Corte di Cassazione civile sez. VI, con sentenza del 30/07/2020 n.16263, stabilito che nel caso di fallimento del socio accomandatario dichiarato in estensione per il fallimento della società, l’esdebitazione può essere concessa a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria. La valutazione della ‘irrisorietà’ del soddisfacimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice il quale non può però considerare – a tal fine – unicamente quanto sia stato possibile soddisfare con la liquidazione dell’attivo del solo fallimento individuale.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,