La Corte di Cassazione civile sez. VI, con sentenza del 30/07/2020 n.16263, stabilito che nel caso di fallimento del socio accomandatario dichiarato in estensione per il fallimento della società, l’esdebitazione può essere concessa a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria. La valutazione della ‘irrisorietà’ del soddisfacimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice il quale non può però considerare – a tal fine – unicamente quanto sia stato possibile soddisfare con la liquidazione dell’attivo del solo fallimento individuale.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e