La Corte di Cassazione civile sez. VI, con sentenza del 30/07/2020 n.16263, stabilito che nel caso di fallimento del socio accomandatario dichiarato in estensione per il fallimento della società, l’esdebitazione può essere concessa a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria. La valutazione della ‘irrisorietà’ del soddisfacimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice il quale non può però considerare – a tal fine – unicamente quanto sia stato possibile soddisfare con la liquidazione dell’attivo del solo fallimento individuale.

La consulenza tecnica d’ufficio non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere di dimostrare i fatti oggetto di causa
La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio; si osserva