Esecuzione contro la P.A.: raggiungimento dello scopo di notifica nulla e definizione di “titolo esecutivo” per il decorso dei centoventi giorni

Con ordinanza emessa a seguito di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Palermo, in tema di esecuzione contro la P.A., stabilisce che:

1) La notifica a mezzo P.E.C. di un’ordinanza di assegnazione, eseguita nei confronti dell’INPS (prima del Decreto Semplificazioni) il cui indirizzo era inserito soltanto nell’IPA, non è nulla per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3° c.p.c., in relazione alla successiva condotta posta in essere dall’Istituto stesso;

2) Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 comma 1° D.L. n°669/1996 a partire dal quale è possibile avviare una procedura esecutiva ai danni della P.A. va riferito semplicemente alla notifica del “titolo esecutivo” e non del “titolo spedito in forma esecutiva”.

Trib. Palermo, ordinanza 29.1.2021

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