La Corte di Cassazione Civile, I Sez., con sentenza n°7614 del 31/03/2020, ha stabilito che l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato o in quella veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma 7, d.lg. n. 286/1998, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che vi sia la prova da parte dell’amministrazione (anche presuntiva) del fatto che la lingua italiana sia conosciuta dal richiedente.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG