La Corte di Cassazione Civile, I Sez., con sentenza n°7614 del 31/03/2020, ha stabilito che l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato o in quella veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma 7, d.lg. n. 286/1998, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che vi sia la prova da parte dell’amministrazione (anche presuntiva) del fatto che la lingua italiana sia conosciuta dal richiedente.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,