La Corte di Cassazione sez. I Civile, con ordinanza n. 10884/20 depositata l’8 giugno ha stabilito che in tema di concordato preventivo, a norma dell’art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare giustificazione solo nell’incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere, in tal caso, dalla presenza di beni immobili (ovviamente per la parte che non è deputata a garantire i creditori che vantino un titolo di prelazione su di essi) o da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


