La Corte di Cassazione sez. I Civile, con ordinanza n. 10884/20 depositata l’8 giugno ha stabilito che in tema di concordato preventivo, a norma dell’art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare giustificazione solo nell’incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere, in tal caso, dalla presenza di beni immobili (ovviamente per la parte che non è deputata a garantire i creditori che vantino un titolo di prelazione su di essi) o da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso.

Truffa “Money Mule” e tutela cautelare: quando l’art. 700 c.p.c. non basta
Con una recente ordinanza, il Tribunale di Bergamo, nel decidere su un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un soggetto vittima della nuova truffa chiamata, in


