Il Tribunale di Torino, con sentenza del 7 ottobre 2022 n. 3897, ha stabilito che in ipotesi di fideiussione, la mancata attivazione positiva del creditore nei confronti dell’obbligato principale nel termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., comporta la decadenza da ogni azione nei confronti del fideiussore, che si intende così liberato. Viene infatti riconosciuto che la clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957 c.c., presente nel contratto di fideiussione – non soltanto omnibus, ma anche ordinaria – e già stigmatizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, è da ritenersi nulla, con ciò applicandosi le prescrizioni della norma citata.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e