Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 17 novembre 2021, ha stabilito che Laddove una fideiussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2, comma 2 lettera a)L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,