Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 4 marzo 2021 n. 268, ha stabilito che laddove una fideiussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art 2 comma 2 lett.a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’art 1419 c.c.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


