Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 4 marzo 2021 n. 268, ha stabilito che laddove una fideiussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art 2 comma 2 lett.a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’art 1419 c.c.

Inapplicabile l’art. 125 bis TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, polizze facoltative fuori dal TAEG e infondatezza dell’eccezione d’indeterminatezza.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n°106 del 16 gennaio 2026, ha rigettato l’appello proposto dal cliente contro la banca mutuante, confermando la


