Finanziamenti “di gruppo” e fallimenti: la Cassazione dice no alle scorciatoie

Controllo mediato e postergazione legale: la fattispecie
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la società capogruppo, non formalmente socia della fallita, aveva richiesto l’ammissione al passivo di quest’ultima in via privilegiata ex art. 2751-bis, n, 1, c.c., per un credito di natura surrogatoria originato dall’erogazione di retribuzioni e TFR in favore di alcuni ex-dipendenti. I giudici di merito avevano negato il rango privilegiato e riconosciuto invece la natura postergata del credito, rilevando l’esistenza di una relazione di direzione e coordinamento che, seppur esercitata in via mediata attraverso una controllata interposta, risultava sostanzialmente riferibile alla capogruppo. La ricorrente ha contestato l’applicabilità degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., negando di avere mai ricoperto la qualità di socio della società fallita, né di aver esercitato un’influenza gestoria diretta sulla fallita.

Il principio di diritto: la rilevanza della direzione e coordinamento indiretta
La Corte, pur precisando che la riforma societaria del 2003 non ha inteso dettare una disciplina generale dei rapporti finanziari infragruppo, bensì regolare unicamente i finanziamenti concessi a favore di una società controllata da parte di un’altra società del gruppo (sia essa quella posta all’apice o una ad un livello “intermedio”), ha chiarito che la postergazione del credito si estende anche alle ipotesi in cui la movimentazione finanziaria sia stata realizzata attraverso un’interposizione societaria, tramite cioè un c.d. finanziamento “mediato” (discendente o meno che sia). Ai fini dell’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2497-quinquies c.c., dunque, è sufficiente che sussista una direzione unitaria del gruppo, non essendo necessario il controllo immediato della holding sulla società finanziata. Tale ricostruzione, secondo la Cassazione, si allinea in modo coerente con la ratio legis della disciplina di riferimento, che mira ad evitare fenomeni patologici di sottocapitalizzazione ed a prevenire forme più o meno sofisticate di elusione della regola di subordinazione dei crediti vantati dei soci in situazioni di crisi della società beneficiaria dei prestiti.

Sostanza economica dell’operazione e irrilevanza dello schermo giuridico
La Corte ha ritenuto irrilevante la configurazione formale dell’operazione, valorizzando invece la sostanza economico-giuridica del rapporto plurilaterale. L’intervento economico, se realizzato nell’ambito di una struttura di gruppo riconducibile ad un centro decisionale unitario collocato nell’ente societario dominante, assume i caratteri del finanziamento postergato anche se veicolato tramite soggetti formalmente terzi, poiché in caso contrario la regola della postergazione risulterebbe troppo agevolmente aggirabile. In tale ottica, il diritto alla restituzione deve considerarsi subordinato rispetto a quello degli altri creditori concorsuali anche ove l’ente societario erogante non sia formalmente socio del mutuatario fallito, pur assoggettandolo alla sua direzione.

Surrogazione, funzione economica dell’operazione e rango del credito
Non è stata accolta neppure l’argomentazione svolta in via subordinata dalla ricorrente, secondo cui l’intervento di sostegno finanziario avrebbe avuto in realtà natura di surrogazione da adempimento di un debito altrui verso il personale dipendente della beneficiaria, idonea come tale a fondare una pretesa a titolo derivativo (artt. 1201 e 1203 c.c.) di rango privilegiato (art. 2751-bis, n. 1, c.c.). La Suprema Corte ha infatti, ritenuto che la formale dichiarazione di surrogazione del creditore accipiens, ove rilasciata, non possa prevalere sulla qualificazione sostanziale dell’operazione, da parte del giudice di merito, come finanziamento-soci in un contesto infragruppo ed in presenza dei presupposti tipici di squilibrio patrimoniale e sottocapitalizzazione, rilevanti ex art. 2467 c.c..

Conclusioni: rafforzamento della disciplina protettiva dei creditori
La pronuncia in commento contribuisce ad ampliare l’ambito applicativo della disciplina della postergazione dei crediti da finanziamento soci, confermandone la vocazione sostanzialistica. L’elemento strutturale della direzione e coordinamento infragruppo assume dunque rilevanza preponderante, e ciò anche a fronte di costruzioni negoziali articolate su più livelli societari. Ne deriva un rafforzamento della tutela del ceto creditorio ed una chiara indicazione circa l’impossibilità di eludere la regola di postergazione mediante interposizioni meramente formali.

Cass., ordinanza n. 18599:2025

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