Ai sensi dell’art. 1 bis comma 5° L. n°40/2020 di conversione del “Decreto Liquidità”, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, il soggetto che eroga il finanziamento “non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato“.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati