La Corte di Cassazione sez. III Civile, con ordinanza n. 8816/20 depositata il 12 maggio, ha stabilito che la decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva -dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza.
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È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati