La sentenza della Corte d’Appello salentina del 12 novembre 2025 affronta una delicata questione interpretativa che era rimasta controversa nella giurisprudenza di merito: fino a che punto può estendersi il divieto di opposizione posto a carico di un istituto di credito che abbia responsabilmente contribuito al sovraindebitamento del mutuatario.
La questione preliminare: interpretazione sistematica della norma
Il secondo comma dell’articolo 69 del Codice della crisi rappresenta una limitazione al diritto di azione del creditore professionista. Tuttavia, la Corte lecchese chiarisce che questa limitazione non deve essere intesa in modo indiscriminato. Piuttosto, essa circoscrive specificamente il campo entro il quale il creditore “colpevole” non può agire.
Nel dettaglio, il divieto attiene esclusivamente alla contestazione della convenienza intrinseca della proposta, ossia quei reclami attraverso i quali l’istituto finanziatore mira a tutelare il proprio interesse patrimoniale specifico. Al contrario, il credito conserva pienamente il potere di dedurre in giudizio argomentazioni che attengono ai presupposti legali della procedura medesima.
Una questione di gerarchia logica e costituzionale
La Corte sottolinea come interpretazioni divergenti potrebbero esporre il testo normativo al rischio di un cenno di illegittimità costituzionale. Ciò in quanto privare integralmente il creditore del diritto di contraddittorio su aspetti fondamentali della propria difesa (quali la sussistenza effettiva dei requisiti soggettivi del debitore) comporterebbe una violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 111 della Carta fondamentale.
La norma, pertanto, deve leggersi come una distinzione netta fra due categorie di contestazioni: quelle economicamente interessate e quelle rivolte all’accertamento della legittimità formale e sostanziale dell’accesso alla procedura stessa.
L’affermazione del principio di autoresponsabilità del mutuatario
Un aspetto rilevante della pronuncia concerne la valutazione del “merito creditizio” secondo l’articolo 124-bis del Testo unico bancario. La Corte chiarisce che l’istituto di credito non è assoggettato a un obbligo di controllo indiscriminato e illimitato delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.
Secondo il tenore letterale della norma di riferimento, le informazioni supplementari possono essere acquisite mediante consultazione di banche dati esterne unicamente ove se ne ravvisi la necessità. Questo significa che la valutazione della diligenza professionale del finanziatore deve essere effettuata in concreto dal giudice, considerando i singoli elementi di fatto, senza possibilità di standardizzazione.
Conclusioni: verso una lettura bilanciata della norma
Il giudizio della Corte d’Appello salentina propende dunque per un’interpretazione che riconosce un equilibrio fra due ordini di tutele: quella del sovraindebitato (che non accede alla procedura se la propria situazione è frutto di colpa grave, dolo o frode) e quella del creditore (che conserva il diritto di contestare la legittimità della procedura, pur essendo precluso da considerazioni puramente economiche).
In tal modo, il sistema normativo della ristrutturazione dei debiti viene ricondotto entro i binari di una razionalità logica e giuridica, evitando derive interpretative che avrebbero potuto compromettere diritti fondamentali.



