La Corte di Cassazione sez. I Civile, con ordinanza n. 10777/19 depositata il 17 aprile, ha stabilito che i provvedimenti provvisori, emessi dal Giudice minorile nell’ambito dei procedimenti ex art. 330/336 c.c., sono reclamabili ex art. 739 c.p.c. innanzi alla Corte d’Appello, giacché idonei a produrre effetti pregiudizievoli per i minori, incidendo su diritti personalissimi e di primario rango costituzionale.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati