Il Tribunale Roma sez. XVII, con sentenza del 17/04/2020 n.6253, ha stabilito che il concordato preventivo con continuità aziendale, preordinato al risanamento dell’impresa, non è per sua natura incompatibile con la garanzia di permanenza delle condizioni richieste per la concessione di contributo.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati