La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 2, con ordinanza n. 10844/20 depositata l’8 giugno, ha stabilito che ogni condomino ha il diritto, in ogni momento, di domandare all’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali, senza che abbia alcun onere di giustificazione delle richieste. Tale diritto, tuttavia, non deve costituire un ostacolo per l’attività del mandatario o essere esercitato con modalità contrarie alla buona fede.

Segnalazioni CRIF e preavviso comunicato tramite area riservata: il Tribunale di Nocera Inferiore ne conferma la legittimità
Con ordinanza del 27.2.2026, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da un debitore, che lamentava l’illegittimità


