La Corte di Cassazione civile, sez. VI– 1, con ordinanza 28 gennaio 2021 n. 1961, ha stabilito che non osta al riconoscimento della prededuzione richiesta il fatto che la procedura concordataria sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell’art. 162, comma 2, l. fall.; infatti, il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal Tribunale a mente dell’art. 161, comma 6, l. fall. in ipotesi di domanda di concordato con riserva, sia stato incaricato di redigere l’attestazione ha carattere prededucibile qualora, una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria, sia stato pronunciato il fallimento del debitore.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per