La nuova ordinanza della Cassazione n. 22368/2026 ribadisce che il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è automaticamente sussistente, ma può essere dimostrato anche per via presuntiva e poi liquidato equitativamente.
Inquadramento della vicenda
La pronuncia nasce da una complessa opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fideiussioni e avalli risultati apocrifi, con contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento danni per azione esecutiva, iscrizione ipotecaria e segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi.
Il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo e ordinato la cancellazione dell’ipoteca, ma ha negato qualsiasi risarcimento, ritenendo insussistente una condotta illecita della banca e, comunque, non provato il danno, anche in considerazione di pregresse segnalazioni e della mancata prova dell’effettiva iscrizione alla Centrale Rischi.
La Corte d’Appello ha confermato nel merito il rigetto della domanda risarcitoria, limitandosi a porre a carico della banca le spese della seconda CTU, reputando ancora una volta non provato il danno patrimoniale e reputazionale lamentato dai fideiussori.
Il principio sul danno da segnalazione
La Cassazione chiarisce che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi l’onere probatorio si ripartisce secondo le regole generali dell’illecito aquiliano, ex articolo 2043 cod. civ.
Spetta quindi all’attore dimostrare l’esistenza del danno e il nesso causale tra la condotta colposa del creditore segnalante e il pregiudizio lamentato, senza alcuna automatica presunzione di sussistenza del danno.
Richiamando Cass. 7594/2018, la Corte ribadisce che il danno all’immagine per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi è un “danno conseguenza”, che non può ritenersi sussistente in re ipsa e deve essere allegato e provato da chi ne chiede il ristoro.
La prova per presunzioni del danno
La novità rilevante è nella parte in cui la Corte afferma che il danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia può essere dimostrato anche mediante presunzioni semplici.
Per l’imprenditore, il pregiudizio può consistere nel peggioramento della affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e mantenere finanziamenti, con conseguente lesione del diritto di operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza.
Per qualunque altro soggetto, il danno si può concretizzare nella maggiore difficoltà di accesso al credito, che, se emergente da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, può essere ritenuta dal giudice sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria.
L’errore della Corte d’Appello
Nel caso deciso, la Corte d’Appello, pur avendo accertato la illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, imputabile alla negligenza della banca che aveva escusso garanzie recanti firme apocrife, ha negato il risarcimento del danno reputando non provata la sua esistenza.
La Cassazione censura tale impostazione, rilevando che il giudice di merito non ha valutato, come elemento indiziario, la vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la mancata concessione dei finanziamenti richiesti dalle parti, allegata dai danneggiati.
Secondo la Corte, proprio da circostanze come la successione cronologica tra segnalazione e diniego di credito può inferirsi, in via presuntiva, l’esistenza di un danno-evento, imponendo al giudice di procedere alla quantificazione, eventualmente equitativa.
Liquidazione equitativa ed equità giudiziale
Una volta accertata la responsabilità e la sussistenza del danno, anche solo in termini qualitativi, il giudice ha il potere–dovere di liquidarlo in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’articolo 115 cod. proc. civ.
La equità giudiziale correttiva o integrativa consente di superare la difficoltà, anche relativa, di una prova precisa dell’ammontare del danno, purché ne sia dimostrata l’esistenza, impedendo al giudice di rifugiarsi in una decisione di “non liquet”.
La Cassazione richiama, a sostegno, i propri precedenti n. 20345/2023 e n. 13515/2022, ribadendo che una pronuncia di rigetto in presenza di condotta generatrice di danno ingiusto e di allegazioni idonee integra violazione dei principi in materia di responsabilità civile e equità giudiziale.
Implicazioni operative per la tutela dei segnalati
Per la prassi contenziosa, l’ordinanza offre una duplice indicazione: da un lato, impone precisione nell’allegazione del danno da segnalazione, evitando di confondere il mero fatto illecito con il pregiudizio conseguenziale; dall’altro, legittima una strategia probatoria basata su presunzioni, ancorate a fatti specifici.
Nella redazione degli atti, assume rilievo centrale la costruzione di un quadro indiziario che evidenzi: l’illegittimità della segnalazione, la sua collocazione temporale, i successivi dinieghi o revoche di affidamenti, le criticità nella operatività bancaria e nella reputazione creditizia del cliente.
Sul piano sistematico, la decisione rafforza l’idea che il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi è un danno-conseguenza non automatico, ma fortemente “presuntivo”, rispetto al quale il giudice è tenuto a utilizzare gli strumenti di equità per assicurare una tutela effettiva al soggetto illegittimamente segnalato.



