La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 16 settembre 2021 n. 25050, ha stabilito che il fallito può essere amministratore di una s.r.l., dal momento che per tale tipologia di società, non sono regolamentate le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori né vi è un rinvio alle norme dettate per la società per azioni dall’art. 2382 c.c., tuttavia è possibile inserire delle preclusioni nelle clausole dello statuto.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati