Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 9 luglio 2022, ha ritenuto inammissibile, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da una donna, proprietaria di un’autovettura oggetto di un furto anche se la stessa si trovava parcheggiata nello spazio di sosta, gratuito, situato all’interno di un centro commerciale. Il mancato pagamento di un biglietto e la contestuale presenza di tabelle o cartelli atti ad avvisare che il parcheggio è incustodito costituiscono infatti elementi utili a qualificare correttamente il rapporto intercorso tra la ricorrente ed il proprietario dello spazio di sosta come “contratto di parcheggio senza custodia”, riconducibile allo schema negoziale della locazione (come tale, idoneo ad escludere ogni responsabilità degli appellati per il furto del veicolo), anziché in quello del contratto di deposito. Né può cambiare detta qualificazione la presenza, al momento e sul luogo del furto, di guardie giurate e telecamere, da ritenersi adibite alla tutela del centro commerciale e dei negozi ivi presenti, piuttosto che alla tutela dell’area di sosta adiacente.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato