La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31313/2022, si è pronunciata sull’inapplicabilità della disciplina del fenomeno successorio (di cui all’art. 2558 e all’art. 2560 c.c.) al debito derivante dal contratto di mutuo stipulato per l’acquisizione dell’azienda, poi ceduta e successivamente fallita, giungendo alla conclusione che il creditore non può essere ammesso al passivo sulla base delle norme sulla successione dei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda e nei debiti da questi scaturenti.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


