La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31313/2022, si è pronunciata sull’inapplicabilità della disciplina del fenomeno successorio (di cui all’art. 2558 e all’art. 2560 c.c.) al debito derivante dal contratto di mutuo stipulato per l’acquisizione dell’azienda, poi ceduta e successivamente fallita, giungendo alla conclusione che il creditore non può essere ammesso al passivo sulla base delle norme sulla successione dei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda e nei debiti da questi scaturenti.

Segnalazioni CRIF e preavviso comunicato tramite area riservata: il Tribunale di Nocera Inferiore ne conferma la legittimità
Con ordinanza del 27.2.2026, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da un debitore, che lamentava l’illegittimità


