La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31313/2022, si è pronunciata sull’inapplicabilità della disciplina del fenomeno successorio (di cui all’art. 2558 e all’art. 2560 c.c.) al debito derivante dal contratto di mutuo stipulato per l’acquisizione dell’azienda, poi ceduta e successivamente fallita, giungendo alla conclusione che il creditore non può essere ammesso al passivo sulla base delle norme sulla successione dei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda e nei debiti da questi scaturenti.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e