La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31313/2022, si è pronunciata sull’inapplicabilità della disciplina del fenomeno successorio (di cui all’art. 2558 e all’art. 2560 c.c.) al debito derivante dal contratto di mutuo stipulato per l’acquisizione dell’azienda, poi ceduta e successivamente fallita, giungendo alla conclusione che il creditore non può essere ammesso al passivo sulla base delle norme sulla successione dei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda e nei debiti da questi scaturenti.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG