La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 2, con ordinanza n. 10950/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che il giudice, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, entro cui rinnovare la notifica.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,