La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 2, con ordinanza n. 10950/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che il giudice, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, entro cui rinnovare la notifica.

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