La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 2, con ordinanza n. 10950/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che il giudice, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, entro cui rinnovare la notifica.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati