La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 281/2023, ha stabilito che, In difetto di specifiche carenze nella dovuta diligenza e perizia del professionista, il dato di fatto del sopravvenuto fallimento della società, dichiarato a distanza di tre anni dall’omologa del concordato, non può assurgere, da sé solo, ad elemento decisivo dell’inesattezza della prestazione del professionista concernente il risanamento dell’impresa, non integrando la prestazione del professionista una obbligazione di risultato ma di mezzi.

Cessione del quinto e polizza vita obbligatoria: la mancata stipula non rende nullo il finanziamento
La questione affrontata dal Tribunale di Asti con sentenza n°244/2026, riguardava un cliente di un istituto di credito che, tramite la propria amministratrice di sostegno,


