La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 281/2023, ha stabilito che, In difetto di specifiche carenze nella dovuta diligenza e perizia del professionista, il dato di fatto del sopravvenuto fallimento della società, dichiarato a distanza di tre anni dall’omologa del concordato, non può assurgere, da sé solo, ad elemento decisivo dell’inesattezza della prestazione del professionista concernente il risanamento dell’impresa, non integrando la prestazione del professionista una obbligazione di risultato ma di mezzi.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati