La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 281/2023, ha stabilito che, In difetto di specifiche carenze nella dovuta diligenza e perizia del professionista, il dato di fatto del sopravvenuto fallimento della società, dichiarato a distanza di tre anni dall’omologa del concordato, non può assurgere, da sé solo, ad elemento decisivo dell’inesattezza della prestazione del professionista concernente il risanamento dell’impresa, non integrando la prestazione del professionista una obbligazione di risultato ma di mezzi.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,